Vicari Foranei

don Carmelo Cosenza – Aidone
don Salvatore Nicolosi – Barrafranca
– don Filippo Ristagno – Butera
don Giuseppe Fausciana – Enna
don Pasquale di Dio – Gela
don Giuseppe D’Aleo – Mazzarino
don Giuseppe Cafà – Niscemi
don Antonino Rivoli – Piazza Armerina
don Osvaldo Brugnone – Pietraperzia
don Salvatore Giuseppe Giuliana – Riesi
don Francesco Rizzo – Valguarnera
don Cateno Regalbuto – Villarosa

Il vicario foraneo, secondo il can. 555 – §1 del Codice di diritto canonico, oltre alle facoltà che gli attribuisce legittimamente il diritto particolare, ha il dovere e il diritto:
1) di promuovere e coordinare l’attività pastorale comune nell’àmbito del vicariato;
2) di aver cura che i chierici del proprio distretto conducano una vita consona al loro stato e adempiano diligentemente i loro doveri;
3) di provvedere che le funzioni religiose siano celebrate secondo le disposizioni della sacra liturgia, che si curi il decoro e la pulizia delle chiese e della suppellettile sacra, soprattutto nella celebrazione eucaristica e nella custodia del santissimo Sacramento, che i libri parrocchiali vengano redatti accuratamente e custoditi nel debito modo, che i beni ecclesiastici siano amministrati diligentemente; infine che la casa parrocchiale sia conservata con la debita cura.

§2. Il vicario foraneo nell’àmbito del vicariato affidatogli:
1) si adoperi perché i chierici, secondo le disposizioni del diritto particolare, partecipino nei tempi stabiliti alle lezioni, ai convegni teologici o alle conferenze a norma del can. 279;
2) abbia cura che siano disponibili sussidi spirituali per i presbiteri del suo distretto ed abbia parimenti la massima sollecitudine per coloro che si trovano in situazioni difficili o sono angustiati da problemi.

§3. Il vicario foraneo abbia cura che i parroci del suo distretto, che egli sappia gravemente ammalati, non manchino di aiuti spirituali e materiali e che vengano celebrate degne esequie per coloro che muoiono; faccia anche in modo che durante la loro malattia o dopo la loro morte, non vadano perduti o asportati i libri, i documenti, la suppellettile sacra e ogni altra cosa che appartiene alla chiesa.

§4. Il vicario foraneo è tenuto all’obbligo di visitare le parrocchie del suo distretto secondo quanto avrà determinato il Vescovo diocesano.