Secondo il Codice di Diritto Canonico ogni qualvolta lo richieda il buon governo della diocesi, possono essere costituiti dal Vescovo più Vicari episcopali; essi hanno la stessa potestà ordinaria che, per diritto universale, a norma dei canoni 477-481, che spetta al Vicario generale, o per una parte determinata della diocesi, o per un genere determinato di affari, o in rapporto ai fedeli di un determinato rito o di un ceto determinato di persone.
Ai vicari episcopali competono, per il diritto stesso, la medesima potestà del Vicario generale, però circoscritta a quella determinata parte del territorio o a quel genere di affari o a quei fedeli di un rito determinato o di un gruppo soltanto, per i quali è stato costituito. Spettano ai Vicari episcopali, nell’ambito della propria competenza, anche le facoltà abituali concesse al Vescovo dalla Sede Apostolica, come pure l’esecuzione dei rescritti, a meno che espressamente non sia stato disposto in modo diverso o a meno che non sia stata scelta l’abilità specifica della persona del Vescovo diocesano.
I Vicari episcopali devono riferire al Vescovo diocesano sulle principali attività programmate e attuate e inoltre non agiscano mai contro la sua volontà e il suo intendimento.
